Pensione di anzianità con totalizzazione: i contributi figurativi per disoccupazione non sono computabili


I contributi figurativi per disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 ottobre 2022, n. 29968.


I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello territoriale che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore a percepire la pensione di anzianità, computando, per l’accesso al trattamento con totalizzazione, i contributi figurativi per disoccupazione ai fini del conseguimento del requisito contributivo indipendente dall’età.


L’Ente previdenziale, nella fattispecie, censurava la sentenza impugnata in quanto i giudici di merito avevano trascurato che il diritto della pensione di anzianità in totalizzazione può derivare solo da requisito dei 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, non essendovi un requisito alternativo di contribuzione/età, non potendo, pertanto, essere considerati a tal fine i periodi di contribuzione figurativa.


La Cassazione ha ritenuto condivisibile la tesi dell’Istituto ricorrente, in quanto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, in base al quale, in tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 42/2006), coerentemente con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione.


Tanto premesso, la Corte ha, altresì, precisato che il principio generale, per cui l’accesso al trattamento di anzianità presuppone che la contribuzione sia effettiva, resta valido anche con riguardo al regime di totalizzazione, atteso che l’assenza di un’espressa previsione normativa nel senso dell’ effettività della contribuzione non consente di affermare l’utilità della contribuzione figurativa, ed in particolare di quella per disoccupazione, ai fini della formazione del requisito di accesso alla pensione di anzianità, dovendosi in generale escludere una totale equiparazione tra contributi effettivi e figurativi.