Dimissioni: come presentarle e cosa spetta
Dare le dimissioni sembra semplice: si comunica la decisione e si lavora fino alla fine del preavviso. In realtà, da qualche anno la procedura ha regole precise e sbagliare un passaggio può rendere le dimissioni inefficaci, oppure costare denaro. Questa guida spiega come presentare le dimissioni telematiche, quanto preavviso rispettare, cosa spetta al lavoratore a fine rapporto e quali sono i casi particolari da conoscere.
1. Dimissioni: la procedura telematica
Per la generalità dei lavoratori dipendenti le dimissioni volontarie sono valide solo se presentate in modalità telematica, con un modulo disponibile sul portale del Ministero del Lavoro (la disciplina è nell'articolo 26 del D.Lgs. 151/2015). Una lettera consegnata a mano o una e-mail al datore di lavoro, da sole, non bastano.
I passaggi sono in sostanza questi:
- il lavoratore accede al portale con le proprie credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica);
- compila il modulo indicando i dati del rapporto di lavoro e la data di decorrenza delle dimissioni;
- invia il modulo: il sistema lo trasmette al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, e rilascia un codice identificativo;
- il datore di lavoro prende atto delle dimissioni e procede con la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto.
Chi non ha le credenziali può farsi assistere da soggetti abilitati, tra cui consulenti del lavoro, patronati, sindacati, enti bilaterali, le commissioni di conciliazione istituite presso gli Ordini provinciali dei consulenti del lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il lavoratore resta comunque l'autore della scelta: l'intermediario lo aiuta nella compilazione e nell'invio.
Anche una lettera di dimissioni: la buona prassi
La procedura telematica è ciò che rende efficaci le dimissioni, ma è buona prassi affiancarle una lettera di dimissioni consegnata al datore di lavoro (con firma per ricevuta o inviata via PEC). La lettera non sostituisce il modulo online, però serve ai fini degli effetti civilistici del rapporto di lavoro: documenta la data della comunicazione, da cui far decorrere il preavviso, e indica la decorrenza richiesta, evitando contestazioni su quando il lavoratore abbia davvero manifestato la volontà di lasciare l'azienda.
2. Il preavviso: quanto e come si calcola
Chi si dimette da un contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso al datore di lavoro, cioè continuare a lavorare per un certo periodo prima che il rapporto cessi. La durata non è uguale per tutti: la stabilisce il contratto collettivo (CCNL) applicato e dipende in genere da inquadramento e anzianità di servizio.
| Fattore | Come incide sul preavviso |
|---|---|
| CCNL applicato | Fissa i giorni o i mesi di preavviso: è il primo documento da consultare. |
| Livello di inquadramento | Quadri e impiegati di livello alto hanno in genere preavvisi più lunghi degli operai. |
| Anzianità di servizio | Più anni di servizio, preavviso più lungo (a scaglioni previsti dal CCNL). |
| Periodo di prova | Durante la prova le parti possono recedere senza preavviso, salvo diversa previsione contrattuale. |
Le "finestre" per presentare le dimissioni
Alcuni contratti collettivi prevedono una vera e propria finestra per la presentazione delle dimissioni, tipicamente a inizio mese o a metà mese. In questi casi il preavviso decorre solo dal primo giorno o dal sedicesimo giorno del mese successivo alla comunicazione: se le dimissioni arrivano il 3 del mese, il preavviso può partire soltanto dal 16, con la conseguenza che l'uscita si sposta in avanti di alcune settimane. Prima di scegliere la data è quindi indispensabile controllare nel CCNL se esiste una finestra e inviare le dimissioni in tempo per quella desiderata.
Se il lavoratore non rispetta il preavviso, in tutto o in parte, deve all'azienda un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo mancante, che di solito viene trattenuta dalle competenze finali. All'opposto, il datore di lavoro può dispensare il lavoratore dal lavorare il preavviso: in quel caso il rapporto termina prima e non è dovuta alcuna indennità.
3. La revoca entro sette giorni
La legge dà al lavoratore un ripensamento: le dimissioni possono essere revocate entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo. Anche la revoca si fa con la procedura telematica, non con una comunicazione informale. Se la revoca viene presentata nei termini, il rapporto prosegue come se le dimissioni non ci fossero mai state.
Passati i sette giorni la decisione è definitiva. Il lavoratore può comunque chiedere all'azienda di riprendere il rapporto, ma si tratterebbe di un nuovo accordo, che il datore di lavoro è libero di non accettare.
4. Cosa spetta al lavoratore a fine rapporto
Con le dimissioni il lavoratore non perde ciò che ha già maturato. All'ultima busta paga, detta cedolino di liquidazione, vengono calcolate e pagate le voci di fine rapporto:
- Retribuzione del mese in corso fino all'ultimo giorno lavorato;
- TFR (trattamento di fine rapporto) maturato negli anni, salvo quote destinate a un fondo pensione;
- Ratei di tredicesima e quattordicesima maturati nell'anno, se previsti dal CCNL;
- Ferie e permessi non goduti (ROL ed ex festività), liquidati se non fruiti entro la fine del rapporto;
- Eventuali altre spettanze previste dal contratto, come premi o indennità maturate.
Dalla somma si detraggono contributi e imposte, oltre all'eventuale indennità di mancato preavviso. Chi deve fare valere un credito o ha dubbi sul conteggio può chiedere una verifica del cedolino a un consulente: gli errori nei conteggi finali non sono rari, soprattutto sui ratei e sulle ferie.
5. Dimissioni e NASpI
La NASpI, l'indennità di disoccupazione, è pensata per chi perde il lavoro involontariamente. Per questo, in linea generale, chi si dimette volontariamente non ha diritto all'indennità. Le eccezioni più note sono:
- le dimissioni per giusta causa, quando il lavoratore è costretto ad andarsene per un grave inadempimento del datore di lavoro (ad esempio stipendi non pagati o molestie);
- le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità o di paternità;
- la risoluzione consensuale conclusa nell'ambito di specifiche procedure di conciliazione, che hanno regole proprie.
Negli ultimi anni le regole sulla NASpI sono state ritoccate più volte, anche per chi ha alle spalle precedenti dimissioni. Prima di dare le dimissioni, quindi, conviene verificare il proprio diritto con un consulente o con l'INPS, per non trovarsi senza reddito dopo aver lasciato il posto.
6. Dimissioni per giusta causa e casi tutelati
Giusta causa
Si parla di dimissioni per giusta causa quando la prosecuzione del rapporto è resa impossibile da un comportamento grave del datore di lavoro. In questo caso il lavoratore può andarsene senza preavviso e ha diritto all'indennità di mancato preavviso oltre alla NASpI. La giusta causa va però provata: è prudente raccogliere documenti e farsi consigliare prima di agire.
Lavoratrici in gravidanza e genitori
Per tutelare le persone più esposte a pressioni, le dimissioni presentate durante la gravidanza e nei primi anni di vita del figlio (la durata esatta dipende dalla norma e dalla situazione) devono essere convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro o dal servizio ispettivo competente. Senza convalida le dimissioni non hanno effetto.
7. Assenze prolungate: dimissioni per fatti concludenti
Una novità degli ultimi anni riguarda il lavoratore che smette di presentarsi al lavoro senza dare spiegazioni. Se l'assenza ingiustificata si protrae oltre il termine previsto dal CCNL, o in mancanza oltre quindici giorni, il datore di lavoro può segnalarlo all'Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza bisogno della procedura telematica.
Il lavoratore può opporsi dimostrando che non è stato possibile avvisare per cause di forza maggiore o per un fatto imputabile al datore di lavoro. Poiché questa risoluzione è assimilata alle dimissioni volontarie, in linea generale non dà accesso alla NASpI. Per le aziende è una procedura da gestire con attenzione e con documentazione completa (convocazioni, solleciti, comunicazioni).
Per approfondire come leggere le voci del cedolino finale puoi consultare la guida su come leggere la busta paga, mentre per la verifica del diritto alla NASpI e ai contributi versati trovi supporto nella pagina di consulenza previdenziale.
Domande frequenti
Le dimissioni si possono presentare con una lettera o una e-mail?
No, per la generalità dei lavoratori dipendenti le dimissioni sono valide solo se presentate con la procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro. Una lettera, una e-mail o un messaggio non producono effetto e il rapporto non si interrompe. Fanno eccezione alcune categorie, come i lavoratori domestici, e le dimissioni presentate in sede protetta. È comunque buona prassi consegnare anche una lettera di dimissioni, utile ai fini degli effetti civilistici del rapporto.
Si può tornare indietro dopo aver inviato le dimissioni?
Sì, ma entro un termine breve: la revoca va fatta, sempre in modalità telematica, entro sette giorni dalla data di trasmissione delle dimissioni. Dopo questo termine la scelta diventa definitiva e il rapporto prosegue solo se datore di lavoro e lavoratore trovano un nuovo accordo.
Se non faccio il preavviso cosa succede?
Il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso previsto dal CCNL deve all'azienda un'indennità sostitutiva, che di norma può essere trattenuta dalle competenze finali. Il datore di lavoro può anche rinunciare in tutto o in parte al preavviso: in tal caso il rapporto termina prima e non è dovuta alcuna indennità.
Dopo le dimissioni spetta la NASpI?
In linea generale no: la NASpI è riservata a chi perde il lavoro involontariamente. Esistono eccezioni importanti, come le dimissioni per giusta causa e quelle presentate durante il periodo tutelato di maternità, e alcune regole particolari in vigore dal 2025. Prima di dimettersi conviene verificare la propria situazione con un consulente o con l'INPS.
Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti?
Se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal CCNL, o in mancanza oltre quindici giorni, il datore di lavoro può segnalarlo all'Ispettorato territoriale del lavoro e il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore. Quest'ultimo può dimostrare di non aver potuto avvisare per cause di forza maggiore o per fatto del datore.
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