Elaborazione Paghe · Consulenza del Lavoro · Trani e Matera
Assistenza professionale integrata per aziende e privati nella gestione del lavoro, nelle relazioni sindacali, nella previdenza e nella compliance fiscale.
La missione dello Studio è soddisfare le esigenze di gestione delle risorse umane della propria clientela, utilizzando le risorse tecnologiche più avanzate per consentire una gestione immediata e flessibile di ogni necessità.
L'obiettivo è la soddisfazione globale del Cliente, sviluppando la migliore soluzione possibile, personalizzata sulla base delle specifiche esigenze aziendali e individuali.
Con studio a Trani e ricevimento su appuntamento a Matera, assistiamo aziende e privati della provincia di Barletta-Andria-Trani e della provincia di Matera, con gestione documentale interamente digitale.
Scopri le attività →Decenni di consulenza specializzata nel diritto del lavoro e nella previdenza sociale.
Strumenti digitali avanzati per una gestione rapida e precisa di ogni pratica.
Rapporto professionale duraturo fondato sulla fiducia e sulla riservatezza.
Monitoraggio continuo delle normative per garantire sempre la massima compliance.
Dichiarazioni annuali e periodiche per persone fisiche e imprese, con abilitazione all'inoltro telematico diretto al Ministero delle Finanze. Perizie e contenzioso tributario.
Gestione completa delle buste paga e dei cedolini per aziende di ogni dimensione nella provincia BAT. Calcolo contributi previdenziali, TFR, conguagli fiscali e trasmissioni telematiche INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Affidaci le tue paghe a Trani per una gestione precisa e puntuale.
Scopri il servizio paghe →Consulenza su contrattualistica, assunzioni, licenziamenti, gestione disciplinare, rapporti con le OO.SS. e vertenze individuali e collettive.
Gestione pratiche pensionistiche, riconoscimento contributi, ricongiunzioni, totalizzazioni e assistenza nelle controversie con INPS e INAIL.
Scopri il servizio pensioni →Coordinamento degli adempimenti D.Lgs. 81/2008 in collaborazione con aziende specializzate: DVR, formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria, con gestione diretta degli infortuni e dei rapporti con l'INAIL.
Pianificazione pensionistica personalizzata, calcolo dell'anzianità contributiva, valutazione delle diverse opzioni di uscita dal lavoro e assistenza nella scelta della gestione previdenziale più conveniente.
Pianifica la tua pensione →Assistenza in sede di conciliazione sindacale e nelle procedure di mediazione e arbitrato per la risoluzione delle controversie di lavoro.
Formazione finanziata tramite i fondi interprofessionali.
Assistenza e rappresentanza nelle vertenze individuali e collettive di lavoro, dalla fase stragiudiziale alle procedure conciliative presso l'Ispettorato del Lavoro e le sedi sindacali.
Aggiornamento dei modelli di rendiconto per il cinque per mille, con l'introduzione di nuove linee guida per la compilazione. Gli enti beneficiari devono redigere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 12 mesi dalla ricezione del contributo, conservando la documentazione per 10 anni. Solo gli enti con contributi pari o superiori a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto entro 30 giorni dalla scadenza per la redazione, utilizzando esclusivamente la piattaforma dedicata sul portale servizi.lavoro.gov.it. Obbligo di pubblicazione sul sito web per i contributi superiori a 20.000 euro entro 60 giorni dalla redazione, con comunicazione all'Amministrazione entro 7 giorni. Le spese devono essere pertinenti alle attività statutarie, comprovabili e tracciabili. Sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi di pubblicazione e per l'uso improprio dei fondi. Le nuove linee guida sostituiscono quelle precedenti e si applicano ai rendiconti del cinque per mille dell'anno finanziario 2021 e successivi.
I titolari di pensione con decorrenza entro il 2025 devono dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025 entro il 2 novembre 2026, in concomitanza con la scadenza della dichiarazione IRPEF. Sono esentati dall'obbligo di dichiarazione i pensionati di vecchiaia, invalidità o assegno di invalidità con decorrenza entro il 1994, e altre categorie specifiche. I pensionati non esentati devono comunicare i redditi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Le modalità di presentazione della dichiarazione avvengono tramite il servizio online dell'Istituto, utilizzando l'identità digitale. In caso di omessa dichiarazione, è prevista una sanzione pari all'importo annuo della pensione percepita. Inoltre, per il 2026, i pensionati devono comunicare preventivamente i redditi previsti da lavoro autonomo, con conguaglio basato sui redditi effettivamente percepiti. Le indennità e i gettoni percepiti da amministratori locali e magistrati onorari non sono considerati redditi da lavoro ai fini del cumulo. Le disposizioni si applicano anche ai titolari di pensioni di invalidità dell'INPGI e ai pensionati che svolgono lavoro sportivo. È necessario indicare i periodi di lavoro e i redditi in modo dettagliato, anche in assenza di redditi.
L'istanza di interpello ha chiarito che le rendite percepite da un erede di un piano pensionistico Individual Retirement Account (IRA) statunitense, in seguito al decesso del titolare, possono essere qualificate come redditi da pensione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR. Pertanto, l'erede, che acquisterà la residenza fiscale in Italia a partire dal 2027, potrà accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24-ter del TUIR, che prevede un'imposta sostitutiva del 7% sui redditi da pensione erogati da soggetti esteri. Per beneficiare di tale regime, l'erede deve non essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti e deve trasferire la residenza da un Paese con accordi di cooperazione amministrativa con l'Italia. L'opzione per il regime deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di trasferimento della residenza. Il parere conferma che le somme percepite dall'erede, anche se derivanti da contributi volontari versati dal de cuius, rientrano nella categoria delle "pensioni di ogni genere" e sono soggette alla stessa tassazione prevista per il titolare originale. È fondamentale che l'erede rispetti tutte le condizioni previste dalla normativa per accedere al regime agevolato.
Gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale per il periodo d'imposta N sono considerati deducibili ai fini IRES, poiché non sono soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 96 del TUIR. Questi interessi, pur essendo collegati al ritardato pagamento di tributi, non condividono il medesimo trattamento fiscale dell'imposta a cui si riferiscono, essendo valutati autonomamente per la determinazione del reddito d'impresa. Al contrario, gli interessi da ravvedimento operoso per i periodi d'imposta da N+1 a N+6 sono considerati accessori all'obbligazione principale del pagamento del tributo e, pertanto, non sono deducibili ai fini IRES. Questa indeducibilità deriva dalla loro qualificazione giuridico-fiscale e dal rapporto di accessorietà rispetto al debito tributario. I soggetti interessati devono quindi tenere presente che, mentre gli interessi da conciliazione sono deducibili, quelli da ravvedimento operoso non lo sono. È fondamentale che le aziende registrino correttamente tali interessi nel bilancio, seguendo le indicazioni fornite, e che si preparino a eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria riguardo alla regolarità delle operazioni di conciliazione e ravvedimento.
La fusione per incorporazione di una società agricola in un'altra non comporta la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani, a condizione che l'incorporante mantenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e continui la coltivazione diretta dei fondi per il quinquennio successivo all'acquisto. È necessario che l'incorporante non solo conservi la qualifica, ma anche che prosegua effettivamente l'attività agricola. In fase di registrazione dell'atto di fusione, va indicato il codice "C000 - Atto di fusione di società di qualunque tipo". La giurisprudenza conferma che la fusione non è assimilabile a un'alienazione volontaria dei terreni, poiché il subentro nella proprietà è un effetto legale della fusione stessa. Le eventuali decadenze dalle agevolazioni potrebbero derivare solo da atti successivi di alienazione da parte del successore. Le società coinvolte devono garantire il rispetto dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per mantenere le agevolazioni. Si raccomanda di monitorare attivamente la continuazione della coltivazione e la qualifica di IAP per evitare problematiche future.
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